
La Regione Puglia ha, di recente, approvato la legge (n. 23/2014 pubblicata sul Burp 26 maggio 2014, n. 66) relativa alla Disciplina delle Cooperative di comunità
L’interessante norma definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di “cooperative di comunità” alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile. Sono riconosciute “Cooperative di comunità” le società cooperative, iscritte all’Albo delle cooperative, che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale “sociale”.
Le “Cooperative di comunità”, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
Possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità: le persone fisiche; le persone giuridiche; le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.
Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.
La Regione, al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, può intervenire attraverso: finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale, contributi in conto occupazione.
Con deliberazione della Giunta regionale saranno disciplinati direttive, modalità e criteri di ammissibilità degli interventi previsti.