
La nostra Regione, di recente, ha modificato la legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 relativa alla “Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia”, introducendo alcune disposizioni che riguardano gli incarichi legali.
In particolare le novità riguardano gli avvocati officiati dalla Regione che sono tenuti a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a dichiarare di non averne di pregressi.
Naturalmente, sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell’Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi.
Il mandato ai legali esterni viene conferito dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione-tipo che prevede, tra l’altro, l’obbligo per il legale officiato di non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla data di presentazione di una regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento. I compensi professionali vengono predeterminati sulla scorta dei parametri fissati dalla Giunta regionale.
In caso sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può procedere direttamente alla nomina del difensore e al conferimento del mandato difensivo ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia.
Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale procederà alla ratifica del mandato e all’impegno della spesa derivante dal conferimento dell’incarico.
Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno andranno adottati al fine di regolarizzare gli affidamenti di mandati già conferiti a legali esterni e per i quali non si sia ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in parte la spesa.