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Per eseguire l’AlcolTest non c’è obbligo per la polizia di attendere l’arrivo dell’avvocato

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Per eseguire l’AlcolTest non c’è obbligo per la polizia di attendere l’arrivo dell’avvocato

La Cassazione penale si è pronunciata sulla vicenda di un ‘imputato sorpreso alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza, e che si lamentava del fatto di non essere stato avvertito dagli agenti accertatori della facoltà di farsi assistere da un avvocato .
Con recente sentenza n. 50053/2014,la Cassazione ha affermato il principio secondo cui quand’anche il conducente di un veicolo non rinunci all’assistenza , esprima la volontà di farsi assistere dal difensore, e lo chiami per farlo intervenire, non vi è comunque alcun obbligo da parte degli agenti accertatori di attendere l’arrivo del difensore, indipendentemente o meno dalle assicurazioni verbali di un suo pronto arrivo.
Questo si spiega in relazione delle esigenze di tempestiva esecuzione dell’accertamento mediante alcoltest, onde assicurarne l’efficacia.