
Nel caso in cui Equitalia notifichi al contribuente una cartella di pagamento
nella quale richieda arretrati per omesso versamento del bollo auto, la prima cosa da verificare è se la pretesa dell’Agente della riscossione sia tardiva, perché si è prescritto il diritto al pagamento del tributo oppure si è verificata la decadenza del diritto alla riscossione.
Nell’ipotesi di prescrizione il bollo auto può essere richiesto entro massimo 3 anni che iniziano a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il tributo scade.
In altri termini bisogna contare tre anni da quello dopo la scadenza del pagamento del bollo: per esempio, se a dicembre 2014 scade il bollo auto e il termine di pagamento è gennaio 2015, i tre anni iniziano a partire dal 2016 e, quindi, l’imposta non è dovuta a partire dal 2019 (cioè dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
Quindi, se il Comune o Equitalia consegnano all’Ufficio Postale la richiesta di pagamento dopo la data del 31 dicembre 2018, il bollo non va pagato perché si è prescritto.
Ciò vale ad una sola condizione: che, in tale triennio l’amministrazione finanziaria o Equitalia non invii un atto interruttivo della prescrizione come, per esempio, un sollecito di pagamento o la cartella esattoriale. Infatti, dopo la notifica di ogni atto interruttivo della prescrizione, il termine di tre anni ritorna a decorrere da capo. Così, per esempio, se il pagamento del bollo auto scade nel 2015 ed Equitalia invia la cartella di pagamento nel 2016, la prescrizione si compie dopo 3 anni esatti dalla notifica della predetta cartella.
Il caso di fermo amministrativo dell’auto – una misura assai utilizzata da Equitalia nei confronti di chi non paga il bollo – sarà illegittimo in due casi: se sono decorsi tre anni dall’anno successivo a quello del pagamento del bollo o se non è mai stata notificata una cartella esattoriale al contribuente, (oppure la notifica non è regolare perché firmata, per esempio, da soggetto non delegato a ricevere la posta o inviata ad un indirizzo non corretto.
Attenzione: la scadenza del pagamento del bollo dipende sia dalla Regione di appartenenza del contribuente, sia dalla data di immatricolazione del mezzo.
Molto importante: la prescrizione del bollo va contestata davanti al giudice tributario
(Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine di impugnazione della cartella
esattoriale (60 giorni dalla notifica).
Questo comporta che se il contribuente omette di impugnare la cartella entro i termini, non potrà più contestare la prescrizione del bollo auto in quanto la cartella diviene definitiva e la tassa andrà pagata.
C’è anche l’ipotesi di decadenza di Equitalia: anche se anche il pagamento del bollo non si è prescritto, potrebbe essere sopravvenuta la decadenza del diritto alla riscossione da parte di Equitalia e, anche in questo caso, nulla dovrebbe l’automobilista.
Equitalia, infatti, è tenuta a notificare al contribuente la cartella esattoriale entro due anni da quando le è stato consegnato il ruolo da parte dell’ente titolare del tributo (la data può essere letta nel dettaglio della cartella esattoriale stessa).
Per esempio: se il pagamento del bollo scade a gennaio 2015 e, nello stesso anno, il Comune invia il ruolo ad Equitalia (ossia nel 2015), qualora la cartella venga notificata al contribuente nel 2018, il pagamento non si è ancora prescritto (si prescriverà, infatti, solo nel 2019), ma è intervenuta la decadenza (appunto due anni dopo il 2015, ossia nel 2017) e pertanto, anche in questo caso, il pagamento del bollo non è dovuto.
Ma attenzione: nessuna cartella sana la prescrizione o la decadenza: sia nel caso di intervenuta prescrizione del diritto al pagamento che di decadenza dal diritto di riscossione, il contribuente che abbia fatto valere l’eccezione davanti al giudice e da questi avrà ottenuto l’annullamento della cartella o del fermo auto, sarà poi definitivamente libero da qualsiasi richiesta di pagamento.
In altre parole, non potrà mai intervenire una successiva cartella a sanare la situazione.