
Se un soggetto estraneo al condominio, per determinate ragioni, debba partecipare all’assemblea condominiale ci si domanda se questa presenza del soggetto estraneo sia legittima anche quando in assemblea vengono toccati argomenti che, per la loro delicatezza, dovrebbero essere riservati ai soli condomini (si pensi ad esempio alla morosità, alle liti condominiali od a problemi privati) o se si attui una violazione della privacy di questi ultimi.
Non esiste in realtà un vero e proprio divieto per gli estranei di partecipare all’assemblea ma può esistere il diritto dei condomini di opporsi.
Il Garante della Privacy, più volte interrogato sulla questione, ha ritenuto che l’estraneo, nella qualità per esempio di tecnico, può partecipare all’assemblea condominiale per i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ritengono necessaria la sua presenza.
In tutti gli altri casi, a meno che l’estraneo non sia espressamente autorizzato dalla legge a stare in assemblea, è necessario il consenso dei condomini.
Si tenga presente che il regolamento condominiale può contenere regole più rigorose a tutela della privacy dei condomini durante l’assemblea.
Quanto detto finora non può valere nei confronti dell’estraneo che partecipa all’assemblea per delega di un condomino. La legge, infatti, attribuisce al condomino il diritto di delegare chiunque, dunque anche un soggetto che non abita nell’edificio, purché non si tratti dell’amministratore. Si presume che il soggetto delegato sia una persona di fiducia del delegante e in ogni caso non potrebbe essere “espulso” dall’assemblea perché significherebbe espellere il condomino che in quel momento rappresenta.