feb 13

Anche gli avvocati tra gli autorizzati a gestire le crisi da Sovraindebitamento

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Anche gli avvocati  tra gli   autorizzati a gestire le crisi da Sovraindebitamento

È stato  appena pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale  il decreto del ministero della giustizia  che definisce i requisiti che devono avere gli enti autorizzati a gestire le crisi da sovraindebitamento.

Tra di essi compaiono commercialisti, avvocati e notai, che potranno essere iscritti di diritto, anche come studi associati, con una semplice domanda.

Gli studi di avvocati, commercialisti e notai   potranno  gestire il cosiddetto “fallimento del consumatore”   definita più tecnicamente “crisi da sovraindebitamento”.

Nel registro potranno iscriversi altri soggetti purché muniti dei requisiti formativi e di esperienza sul campo indicati dal decreto ministeriale , nonchè le pubbliche amministrazioni, o meglio gli organismi costituiti dai comuni, dalle province/città metropolitane, dalle regioni, dalle università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.

la normativa sulla crisi da sovraindebitamento è stata introdotta nel 2012  ed ha lo scopo di consentire, a tutti i soggetti che non possono fallire (quindi: consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, privati in generale, ecc.) di sdebitarsi.

La risoluzione della crisi può avvenire tramite la liquidazione del patrimonio del debitore o attraverso un accordo di ristrutturazione dei debiti. In ogni caso, è necessaria la predisposizione di un apposito piano che deve essere gestito da uno dei soggetti indicati oggi dal decreto ministeriale.

Il professionista o l’organismo dovrà stipulare una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

Quanto ai compensi degli organi gestori dei casi di sovraindebitamento, essi saranno proporzionali all’ammontare dell’attivo realizzato o del passivo risultante dall’accordo proposto dal consumatore insolvente.

Il decreto prevede che per i primi tre anni avvocati, commercialisti e notai saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento biennale su temi concorsuali (40 ore complessive), purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro procedure curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o liquidatori.