
Se muore uno degli intestatari di un conto corrente cointestato a due soggetti può accadere che la banca blocchi l’intera somma depositata. Come ci si regola in questi casi e quali soluzioni si possono intraprendere ?
Innanzitutto bisogna distinguere due ipotesi diverse di co-intestazione del conto. Per il conto a firme congiunte – quando per effettuare le operazioni è necessaria la firma di entrambi i correntisti – il conto viene bloccato fino al momento in cui non si identificano tutti gli eredi, i quali poi dovranno, insieme all’intestatario rimasto in vita, decidere le sorti del conto dividendolo e/o estinguendolo .
Per il conto con firme disgiunte -quando, cioè, ognuno dei cointestatari ha il diritto di disporre separatamente sul conto cointestato - lo stesso diritto spetta a tutti gli eredi del cointestatario che dovranno però operare tutti insieme. Gli eredi potranno effettuare una semplice variazione di intestazione a loro favore.
In casi come questo, la Cassazione ha precisato che ci si trova in una situazione di solidarietà, sia per il credito che per il debito, anche se il denaro venga depositato sul conto da uno solo dei cointestatari. Perciò il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, il pagamento nelle sue mani dell’intero saldo attivo presente sul conto. Se la banca effettua tale versamento, gli altri eredi non potranno recriminare nulla nei confronti della banca che ha pagato il contitolare
Dal punto di vista fiscale, è necessaria la preventiva presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della cosiddetta “dichiarazione negativa”, presentazione che può essere qualificata alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma.
Se non viene espletato tale adempimento la banca può negare il pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto.
Se ci sono assegni emessi dal correntista quando ancora era in vita e non ancora pagati alla sua morte cosa accade? La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l’emissione lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario : quindi, la notizia pervenuta alla banca , anche indirettamente, del decesso del titolare del conto corrente, non altera gli effetti dell’assegno.