
L’automobilista a cui sia stata notificata la multa per sosta oltre orario sulle strisce blu dovrà controllare innanzitutto il verbale e l’articolo del codice della strada la cui violazione gli viene contestata, elemento che la multa deve obbligatoriamente indicare.
Infatti, è sufficiente la semplice errata indicazione della norma violata per rendere nulla la multa e, quindi, non dovuto il pagamento.
Sul tema è recentissima una sentenza del Tribunale di Verona Secondo cui è nulla la multa all’automobilista che sosta nelle strisce blu oltre l’orario massimo riportato dal ticket se il verbale gli contesta la violazione dell’articolo 157, commi 6 e 8 del codice della strada: la norma applicabile in tal caso è l’articolo 7, comma 15: la prima, infatti, si riferisce soltanto alla mancata attivazione del parcometro. Dunque bisogna fare riferimento alla seconda per sanzionare l’infrazione alle regole del parcheggio a pagamento.
La circostanza è importante in quanto potrebbe essere alla base di numerosi ricorsi.
ARTICOLO 157
Questo articolo del codice della strada stabilisce che (commi 6 e 8):
“Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
“…chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.
ARTICOLO 7
Invece, l’articolo 7 del codice della strada stabilisce che (comma 15):
“Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”.