
La domanda che interessa i contribuenti è: quali saranno le conseguenze sui ricorsi contro gli accertamenti da questi ultimi firmati?
Con la recente e clamorosa sentenza. n. 37 del 17.03.2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie delle Entrate di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. Il risultato è che tali soggetti, ormai esautorati con effetto retroattivo dei relativi poteri, non potevano neanche firmare gli accertamenti fiscali che, pertanto, sarebbero non nulle bensì del tutto inesistenti. Anche le cartelle esattoriali subirebbero la stessa sorte. Dopo tale sentenza, che quindi ha in sostanza dichiarato l’illegittimità della legge “sanatoria” del 2012, con cui erano state “convalidate” le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a ruolo di dirigenti senza però un pubblico concorso, resta il quesito su quale sarà la fine degli avvisi di accertamento firmati da tale personale e, con essi, delle conseguenti cartelle esattoriali emesse da Equitalia, sulla scorta di tali atti.
Per la giurisprudenza gli atti dell’Agenzia delle Entrate devono essere firmati dal direttore dell’ufficio e non da altri soggetti, a meno che non siano muniti di procura e quest’ultima venga prodotta agli atti. In pratica, se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.
Ora la medesima questione, sotto il profilo di diritto, si pone oggi: infatti se è nullo l’accertamento firmato dal funzionario privo di procura o dei poteri, non può che esserlo quello del dirigente che, in realtà, non è dirigente, ma semplice funzionario perché la sua nomina è stata ritenuta illegittima.
Il punto, ora, è quanto questa circostanza possa influire sugli avvisi di accertamento mai impugnati e sulle conseguenti cartelle esattoriali, in quanto ad essere coinvolti nello scandalo, sono più della metà dei dirigenti attualmente in ruolo: il che significa che oltre il 50% delle cartelle esattoriali, notificate sulla scorta di un avviso dell’Agenzia delle Entrate, sarebbero illegittime.
Secondo la giurisprudenza quando l’atto è firmato da un soggetto privo dei poteri, si configura una causa di inesistenza -che tra tutti i vizi è la categoria più grave e insanabile. Quindi l’inesistenza può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio e anche d’ufficio. Il che significa che quanti non hanno mai impugnato la cartella esattoriale o l’atto dell’Agenzia, e hanno lasciato scadere i termini, dovrebbero essere ancora in tempo per far valere tale eccezione.
Così come chi ha già intrapreso il ricorso, ma sulla scorta di ulteriori e differenti contestazioni, potrebbe sempre allargare il tema della decisione anche al difetto del potere del dirigente. Insomma, uno scenario che apre dei profili sconvolgenti per i contenziosi con Equitalia e l’Agenzia delle Entrate.