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L’impreditore, la Finanza e le scritture contabili

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L’impreditore, la Finanza e le scritture contabili

L’imprenditore, a cui la Finanza presso la  sede dell’impresa  richieda le scritture contabili,  dimostrando  di non esserne in possesso, perché ha consegnato le stesse al proprio commercialista, non è punibile penalmente.

Il  chiarimento , contenuto in una recente sentenza della Cassazione, è importante in quanto  il rifiuto di mostrare al fisco i propri “libri” e “scritture” costituisce reato di occultamento dei documenti contabili.

La legge ( Art. 10, d.lgs. n. 74/2000)  infatti, stabilisce che  tale reato scatta nei confronti di chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.  Ma questo reato ha carattere doloso. In buona sostanza, richiede la coscienza e la volontà, da parte del contribuente, di evadere le imposte.

Allo stesso modo  il contribuente che non esibisce al fisco la contabilità non può essere condannato per evasione fiscale se dimostra, anche per testimoni, che i documenti sono custoditi dal commercialista.

Secondo la sentenza   se è vero  che il contribuente nel  dichiarare che le scritture contabili si trovano presso il commercialista deve esibire l’attestazione di quest’ultimo ove specifica le scritture contabili in suo possesso, è altrettanto vero  che la mancata esibizione di tale attestazione o il rifiuto del soggetto terzo all’esibizione delle scritture stesse o la sua opposizione all’accesso degli organi accertatori, comportano come unica conseguenza legale che i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili non possono essere più presi in considerazione in favore del contribuente.

Pertanto  la mancata esibizione della attestazione non si trasforma automaticamente in una mancanza di prova della tenuta delle scritture da parte del terzo. Così il giudice penale potrebbe formare la propria decisione, in assenza di prove documentali, dalle dichiarazioni testimoniali fornite da terzi che attestino, appunto, la consegna dei libri al commercialista.