
La Cassazione ha appena emesso una sentenza (sent. n. 6245/2015) con la quale ha riconosciuto le ragioni di un automobilista la cui vettura, per via dell’asfalto scivoloso e ghiacciato, ha riportato seri danni.
Il principio generale cui ci si ispira è che il proprietario di una strada risarcisce solo per quei danni che sono conseguenza di un’insidia o trabocchetto, ossia per tutti quei fattori di pericolo non visibili e imprevedibili che l’utente della strada non sia in grado di evitare usando l’ordinaria diligenza.
Solo se ricorre un caso fortuito, imprevedibile per il gestore della strada, quest’ultimo non è tenuto a risarcire i danni. Si pensi a un fatto imputabile a terzi come, per esempio, un sasso dal cavalcavia, o un evento improvviso come il crollo del manto stradale per via di un’eccezionale pioggia.
Secondo la Cassazione, la circostanza che il fondo autostradale scivoloso e ghiacciato possa essere prevedibile, non toglie al pericolo il carattere dell’insidia e, quindi, la risarcibilità del danno a carico del gestore dell’autostrada che ha una responsabilità di tipo oggettivo, caratterizzata dall’assenza di dolo o colpa, ma per il solo fatto di essere custode del bene.
In virtù di tale posizione, il gestore ha un obbligo di evitare o ridurre, laddove possibile, i fattori di rischio, ivi compreso disporre l’adeguata segnaletica che avvisi gli automobilisti di rallentare se vi è pericolo di ghiaccio o si sono formate lastre sull’asfalto.
Non si ha più diritto al risarcimento quando si configura il caso fortuito: tutte le volte in cui il danno si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore della strada abbia potuto rimuovere la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi .