
Una recente sentenza della Cassazione conferma il principio secondo cui l’automobilista che presenta opposizione, eccependo di non essere il proprietario del mezzo, dopo aver ricevuto la cartella esattoriale per il mancato pagamento della multa, fa una contestazione inammissibile perché tardiva.
Infatti l’interessato deve invece ricorrere già contro la multa, ed entro massimo 30 giorni dal momento in cui gli viene notificata.
Solo in caso di mancata notifica della contravvenzione è possibile impugnare la cartella: il vizio è, appunto, la mancata comunicazione della multa, mentre in tutti gli altri casi, non bisogna far scadere i 30 giorni dalla notifica della multa salvo che Equitalia abbia commesso qualche errore formale nella compilazione dell’intimazione di pagamento o nella notifica.
Quindi, anche se sia inconfutabile che il mezzo multato sia di un’altra persona, diversa da colui al quale l’Agente per la riscossione ha inviato la cartella, non c’è più nulla da fare: l’amministrazione pretende, ugualmente, il pagamento, anche se non sarebbe dovuto. Inutile sostenere che la polizia avrebbe dovuto verificare in anticipo la correttezza del proprio operato: una visura al P.R.A. sarebbe sufficiente a verificare che l’automobile non è del soggetto coinvolto nella questione; ma una volta spirati i termini per l’opposizione bisogna pagare.
Nella sentenza la Corte ricorda che le eccezioni relative all’accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo devono essere sollevate o in via amministrativa, davanti al Prefetto, o giudiziaria davanti al giudice di pace.
Non si può attendere la notifica della cartella, insomma, ma bisogna impugnare il verbale, regolarmente notificato, nel termine di legge.