
I genitori sposati trasmettono al figlio solo il cognome paterno ma ormai è possibile nel rispetto della parità di diritti tra uomo e donna, chiedere in un momento successivo o il cambio di cognome del figlio con la sostituzione del cognome paterno con quello materno, oppure l’aggiunta del cognome della madre a quello del padre.
La relativa domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia del luogo di residenza del figlio o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori e accompagnata dalla eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta: infatti la richiesta deve essere specificamente motivata.
La giurisprudenza ha considerato valide giustificazioni alla richiesta di aggiunta del cognome materno, ad esempio, la presenza di un forte legame affettivo tra madre e figlio; l’appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il conseguente particolare vantaggio per il figlio nell’ereditare il suo cognome.
La richiesta può essere presentata personalmente dai genitori e dagli stessi sottoscritta alla presenza dell’impiegato addetto a riceverla, oppure può essere spedita a mezzo posta. Il Prefetto, ricevuta la richiesta, valuta le ragioni che la giustificano ed i documenti allegati.
Se la richiesta appare meritevole di considerazione, i genitori vengono autorizzati con decreto del Ministro dell’Interno a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza un avviso contenente una “riassunto” della domanda.
L’affissione dura 30 giorni e decorso tale termine senza che nessuno si sia opposto, i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell’avviso di affissione ed una relazione dell’addetto comunale che attesta l’avvenuta affissione e la sua durata.
A questo punto il Prefetto, valutata la regolarità dell’affissione e valutate le eventuali opposizioni, emana un decreto con cui concede l’aggiunta del cognome materno a quello paterno.
Se il Prefetto ritiene invece di non accogliere l’istanza dei genitori, essi possono proporre, avverso il relativo decreto di rigetto, un ricorso al T.A.R entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.