
Chi vende un immobile abusivo, privo cioè del regolare permesso a costruire e/o delle autorizzazioni amministrative come l’agibilità, commette un illecito ed è, quantomeno, tenuto al risarcimento del danno; la giurisprudenza però dibatte sul fatto se, oltre a tale sanzione, sia anche prevista la nullità del contratto stesso.
La differenza è sostanziale: in caso di nullità, infatti, la legge non considera verificatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile, con la conseguenza che il venditore è tenuto immediatamente a restituire il prezzo ricevuto ed eventualmente, se viene data prova di un danno economico, deve anche versare l’indennizzo.
Sui problemi interpretativi della norma tra i giudici, di recente si è giunti alla tesi più garantista per l’acquirente: l’atto sarebbe nullo se l’immobile è abusivo, a prescindere dalle dichiarazioni fornite in sede di rogito dal venditore. Insomma, si guarda la sostanza dei fatti e non la forma per come risultante dalla dichiarazione della parte alienante.
La Corte di Cassazione ricorda che lo scopo della legge è quello di rendere invendibili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico.