
La Corte di Cassazione ha inferto un duro colpo allo strumento usato dagli italiani per mettere al riparo i propri averi: il fondo patrimoniale, previsto dal codice civile per proteggere la casa, l’auto e i titolo di credito dal pignoramento dei creditori.
Oggi è decisamente più aggredibile, almeno quando i debiti contratti derivino da attività professionale, dall’azienda o comunque da qualsiasi altro lavoro: si può pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale qualora il debito sia stato contratto per l’esercizio dell’attività lavorativa. E ciò vale anche se sono decorsi cinque anni dalla costituzione del fondo o se l’obbligazione è successiva all’annotazione del vincolo nell’atto di matrimonio.
La legge stabilisce che il fondo patrimoniale può essere aggredito tutte le volte in cui il debito fatto valere sia stato contratto per scopi inerenti ai bisogni della famiglia: gli oneri di condominio, le utenze come acqua, luce, gas, le imposte sulle casa, le spese mediche, alimentari, quelle per l’istruzione dei figli. In tutti questi casi i creditori possono rivalersi sulla casa, anche se inserita nel fondo patrimoniale.
Secondo l’orientamento della Cassazione nei bisogni della famiglia non rientrano solo i beni di prima necessità, ma anche l’attività lavorativa per cui tutti i debiti contratti nell’esercizio della professione, dell’azienda o di qualsiasi altro lavoro danno luogo a crediti che non risentono dello scudo del fondo patrimoniale.
Così il creditore dell’azienda di uno dei due coniugi può pignorare la casa inserita dalla coppia nel fondo patrimoniale, e ciò vale anche se l’attività è gestita solo da uno dei due coniugi, mentre l’altro ne è totalmente estraneo con il limite del pignoramento al 50% della sola quota di proprietà del debitore in caso di comunione dei beni.
Il debitore che si oppone al pignoramento deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale producendo una copia integrale dell’atto di matrimonio dalla quale risulta che l’annotazione relativa al vincolo del bene nel patrimonio risulta anteriore alla trascrizione del pignoramento. Inoltre, il debitore deve dimostrare anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Per quanto invece riguarda i debiti derivanti dalla professione o dall’attività d’impresa dei coniugi, benché essi hanno come scopo indiretto l’accrescimento del reddito a disposizione dei bisogni familiari, si considerano rientranti tra i bisogni della famiglia.