
Il correntista vittima di un furto di identità realizzata da parte di terzi, che abbia subito un danno patrimoniale consistente nella sottrazione delle somme di denaro dal proprio conto corrente, può chiedere il risarcimento dei danni subiti alla banca presso la quale ha il conto.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la responsabilità per i crimini informatici non deve ricadere sul correntista, ma sulla banca, sulla quale invece, professionista del settore, devono ricadere tutti gli obblighi di approntare un servizio immune da rischi e intrusioni di terzi.
Dunque, la banca è tenuta al risarcimento del danno e al rimborso delle somme prelevate dal conto corrente del proprio cliente: il principio, si ricava da una serie di disposizioni: il codice della privacy e il codice civile stabiliscono che la banca è tenuta a risarcire il danno qualora non dimostri di aver adottato misure di sicurezza idonee a evitare l’evento dannoso .
Il decreto legislativo sui servizi di pagamento nel mercato interno prevede che, qualora il correntista abbia disconosciuto il pagamento non autorizzato, dovrà essere l’istituto di credito a fornire la prova di aver adottato un sistema di pagamento adeguato, salvo dolo o colpa grave del correntista;
Anche la più recente giurisprudenza si sta orientando verso una maggiore tutela del correntista. Non in ultimo, anche l’ABF (Arbitro bancario finanziario), il meccanismo conciliativo messo a punto dalle stesse banche, sta riconoscendo, in una serie di pronunce, tutela risarcitoria al correntista derubato.