
La proroga di 20 giorni, dopo il 16 giugno, per effettuare i pagamenti di molte imposte, come Imu, Tasi, Tari ( Iuc, imposta unica comunale), Irpef, Ires, Irap, non risolve certamente i problemi di tutti coloro che hanno difficoltà nell’adempimento.
Per coloro che pagano in ritardo viene in aiuto l’istituto del ravvedimento operoso: si tratta, in pratica, della possibilità di pagare le tasse, comprese quelle locali, oltre i termini, versando sanzioni ridotte.
La quantificazione delle sanzioni varia a seconda dei giorni di ritardo:
da 1 a 14 giorni oltre la scadenza, si applica il ravvedimento sprint grazie a cui la sanzione per omesso versamento viene ridotta a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo; conseguentemente, essendo la sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta, dunque essendo il minimo pari al suo decimo (3%), si dovrà pagare un tot pari allo 0,2% per ogni giornata che va dal termine di legge al versamento effettivo.
da 15 a 30 giorni dopo il termine, si applica il ravvedimento breve; la sanzione corrisponde a 1/12 del 30% dell’ammontare dell’imposta, ovvero al 2,5%, innalzato al 3% (1/10 del minimo) per le violazioni commesse dopo il 31 gennaio 2011
dal 31° giorno posteriore alla scadenza, entro i termini di presentazione della dichiarazione periodica successiva, oppure entro un anno, ove non prevista, si applica invece il ravvedimento lungo. La sanzione alla quale si è assoggettati, in questo caso, è pari a 1/8 del 30%, dunque al 3,75%.
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto il nuovo ravvedimento: ci si può ravvedere senza limiti di tempo.
Le uniche cause ostative al ravvedimento operoso consisteranno solo nella notifica di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento; pertanto, si potrà usufruire dell’istituto anche con ispezioni e verifiche in corso.
L’ammontare delle sanzioni, per ravvedimento sprint e breve, resta lo stesso, così come per il lungo, qualora si superi la scadenza di oltre 90 giorni; per i versamenti che vanno dal 31° al 90° giorno, si applica invece una sanzione ridotta del 3,3%.
Per i versamenti non basta la sanzione, in quanto è necessario anche il pagamento degli interessi legali. L’ammontare del tasso d’interesse legale varia ogni anno: nel 2014 era pari all’1%, e nel 2015 è sceso allo 0,50%.