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Le regole del codice della strada anche per i pedoni: non sempre la responsabilità è dell’automobilista

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Le regole del codice della strada anche per i pedoni: non sempre la responsabilità è dell’automobilista

Nel caso di investimento del pedone mentre attraversa sulle strisce, la colpa non è sempre  dell’automobilista: se infatti questi non solo rispetta le norme del codice della strada, ma ha tenuto un comportamento prudente, tale da consentirgli di evitare anche eventuali manovre improvvise e avventate del pedone, allora la responsabilità non potrà che ricadere su quest’ultimo.

Una recente sentenza afferma che, in caso di investimento, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento.

In sostanza  il pedone è responsabile del suo investimento sulle strisce quando si rende protagonista di un grave comportamento di imprudenza.

Quindi  se   il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, questo esclude la responsabilità dell’automobilista che si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti.

Ma  se il passante  mentre attraversa la strada, è coperto da un’auto non può avere colpe se viene investito da un automobilista che non lo ha visto: è quest’ultimo, infatti, a dover preoccuparsi di raggiungere un campo visivo quanto più ampio possibile, specie nei centri urbani.

Diverso  il caso  del pedone che attraversa di corsa, anche se sulle strisce, e che si immette nel flusso dei veicoli che marciano secondo la velocità stabilita per legge: pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo.

Questo soprattutto nel caso in cui il conducente del mezzo che lo ha investito dimostra che la comparsa improvvisa del pedone sulla propria traiettoria ha fatto sì che l’impatto fosse inevitabile.

Il pedone del resto ha violato, con la sua condotta, il codice della strada che detta specifiche regole anche per essi:  servirsi delle strisce pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.  Quando le strisce non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni  possono attraversare solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e devono comunque dare la precedenza ai conducenti.

I pedoni non possono attraversare diagonalmente le intersezioni, non possono sostare o indugiare sulla carreggiata,  ed  è vietato anche effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filobus e tram in sosta alle fermate.