
Le parti che stipulano un contratto di affitto possono accordarsi per inserire la cosiddetta “clausola risolutiva espressa”: in virtù di tale previsione, se l’inquilino non paga il canone, il contratto si considera sciolto automaticamente.
Di norma, per far scattare la “clausola risolutiva” c’è bisogno di inviare una dichiarazione espressa all’inquilino, con cui si comunica di avvalersi della clausola stessa e quindi sciogliere l’affitto.
Ma addirittura il contratto potrebbe anche prevedere l’esonero dall’invio di tale diffida.
In pratica, la risoluzione del contratto scatterebbe in automatico senza bisogno né della causa in tribunale, né della dichiarazione del locatore.
La Cassazione conferma il principio in una recente sentenza .
Naturalmente l’intervento del giudice sarà necessario solo qualora il conduttore non lasci l’appartamento sua “sponte”: il provvedimento di sfratto accerterà lo scioglimento del contratto, avvenuto in automatico e servirà per dare al padrone di casa un titolo esecutivo con cui agire attraverso l’ufficiale giudiziario.