
Gli insegnanti sono sempre responsabili dei danni cagionati ai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.
In pratica, quando l’evento è imprevedibile e l’attività posta dagli alunni non presenta, sotto tutti i punti di vista, margini di rischio sia pure potenziali, dell’eventuale danno non risponde la scuola.
Così come accade nel caso di responsabilità dei genitori per gli illeciti commessi dai figli minori, anche in materia di responsabilità dei maestri e insegnanti la vigilanza deve essere esercitata in relazione all’età e al grado di maturazione degli alunni , con la conseguenza, ad esempio, che sarà richiesto un controllo tanto più continuo e attento, quanto minore è l’età degli alunni.
Con l’aumento dell’età e del pieno discernimento, il rispetto del dovere di vigilanza da parte degli insegnanti non richiede la loro continua presenza, purché sussistano comunque le misure organizzative atte a mantenere la disciplina tra gli allievi .
Quando la scuola consente ai bambini dei giochi anche solo potenzialmente pericolosi, come ad esempio una “corsa nei sacchi”, a pagare i danni biologici, morali e patrimoniali subiti dall’alunno è il Ministero: lo chiarisce una recente sentenza della Cassazione
Il criterio della responsabilità viene interpretato dalla giurisprudenza in modo molto rigoroso: l’istituto scolastico deve procedere a mettere “in sicurezza” tutti i luoghi che possono presentare una fonte di rischio per gli alunni.
È evidente, per i giudici, “la negligenza del personale scolastico” è caratterizzata anche dalla “grave imprudenza nel non avere posto in essere tutte le necessarie misure di cautela e di prevenzione”.
In caso di azione volta a stabilire la responsabilità per illeciti commessi da minori o per danni subiti da minori durante il periodo in cui essi erano sottoposti alla vigilanza di un insegnante, i soggetti nei cui confronti procedere sono sempre stati, in prima battuta, gli insegnanti stessi, ma nel caso di coinvolgimento di un insegnante dipendente di un istituto pubblico di istruzione, come detto, le conseguenze del risarcimento ricadono sul Ministero .