
L’accordo tra i due coniugi a seguito di una separazione consensuale, che stabilisce il trasferimento della casa dall’uno all’altro coniuge, come una misura assistenziale di mantenimento, può essere revocata se lo scopo effettivo è di sottrarre il bene al pignoramento dei creditori.
Infatti una recente sentenza del Tribunale di Milano sancisce che l’atto di trasferimento immobiliare, operato in esecuzione di una separazione consensuale tra coniugi, può essere revocato se lede i diritti dei creditori.
Quindi la cessione è ugualmente revocabile e il bene può essere aggredito dai creditori se l’accordo appaia al tribunale, un vero e proprio espediente per far sì che i creditori non trovino nulla da pignorare e vendere all’asta.
Anche per la Cassazione l’azione revocatoria di un atto a titolo gratuito, come la donazione tra parenti, può essere revocata se viene fornita la prova dell’intento, da parte del debitore, di arrecare un danno al creditore mediante l’atto di trasferimento che comporta la diminuzione del proprio patrimonio.
Invece, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, è sufficiente che il debitore alienante e il terzo acquirente, ad esempio la moglie, siano a conoscenza della diminuzione della garanzia per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo e non è necessario che vi sia una collusione tra di essi.
Per cui al creditore è sufficiente dimostrare che, a seguito della cessione dell’immobile, i beni da pignorare sono ridotti notevolmente, rendendo impossibile il recupero del credito.