
Nel momento in cui il locatore scopre che l’inquilino utilizza l’immobile in modo diverso da quello concordato, ha una duplice scelta: può non accettare l’uso diverso e chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi; oppure può accettare l’uso diverso con conseguente applicazione delle regole relative al diverso tipo di contratto.
Il silenzio del locatore dopo tre mesi dalla scoperta viene inteso come consenso tacito all’uso diverso e dunque al regime giuridico diverso.
La richiesta di risoluzione del contratto di locazione deve avvenire entro tre mesi decorrenti dal giorno in cui il locatore scopre l’uso diverso: decorso il termine senza che venga chiesta la risoluzione, al contratto si applica il regime giuridico diverso corrispondente all’uso effettivo dell’immobile.
Così, ad esempio, se era stato pattuito l’uso abitativo ma in realtà il conduttore utilizza l’immobile per attività commerciale, la locazione, in caso di mancata richiesta di risoluzione da parte del locatore, si trasforma da uso abitativo a uso commerciale, con le diverse regole previste dalla legge.
In tal senso per la Cassazione l’uso difforme, che comporta l’applicazione di una diversa disciplina, si applica anche all’ipotesi in cui sia stata pattuita la locazione per esigenze abitative transitorie del conduttore e questi invece adibisca l’immobile ad abitazione stabile o viceversa: nell’ipotesi in cui l’uso diverso da parte del conduttore non comporti un diverso regime giuridico il locatore può comunque chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento senza che si ponga il problema del termine di tre mesi a pena di novazione contrattuale.