
Sempre più spesso la cronaca riporta notizie di incidenti stradali causati da conducenti “ubriachi”.
La normativa stradale prevede che “la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall’alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall’alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della commissione medica locale”.
A questo proposito una recentissima sentenza del Tar Veneto sancisce che per decretare la dipendenza dall’alcol di un soggetto e sospendergli la patente di guida non basta l’esito positivo di un etilometro portatile che non ha nessun valore legale: occorre invece effettuare gli esami del sangue in ambito ospedaliero. Gli esami del sangue, infatti sono gli unici accertamenti a disposizione della commissione medica per valutare la dipendenza da alcol.
Lo stesso regolamento stradale richiede esami clinici per disciplinare la gestione delle patenti di guida. Non ha quindi nessun valore medico il risultato di un etilometro utilizzato in strada dalla polizia per effettuare accertamenti preliminari alla conseguente verifica della guida alterata dall’alcol.