
È illegittima e può essere impugnata entro 30 giorni, previo tentativo di mediazione, la delibera condominiale che approva la ripartizione del debito residuo a carico dei condomini: infatti, non sussiste, a carico di quelli non morosi, alcun obbligo e non vi è neanche, tra i condomini, alcun principio di solidarietà delle obbligazioni.
Di conseguenza l’assemblea di condominio con la semplice maggioranza non può approvare di dividere il debito di un condomino moroso tra gli altri condòmini che già hanno pagato le spese di condominio: per spalmare la morosità del soggetto inadempiente è necessario il voto all’unanimità.
Tale principio era stato introdotto nel 2008 da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione: secondo la Corte, infatti, “le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà”.
In sostanza, a ciascun singolo proprietario si possono imputare, in proporzione alla sua quota millesimale, solo le spese assunte nel cosiddetto interesse del condominio per la prestazione dei servizi comuni e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, con regole simili a quelle usati per le obbligazioni degli eredi.
Una diversa divisione delle spese, e quindi, l’eventuale riparto dell’ammanco al bilancio tra tutti gli altri proprietari è possibile solo se c’è l’unanimità.