mar 10

È possibile chiedere il risarcimento dei danni in caso di sinistro con un’autovettura immatricolata all’estero

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È possibile chiedere il risarcimento dei danni in caso di sinistro con un’autovettura immatricolata all’estero

Nel caso in cui in un sinistro venga coinvolto un veicolo immatricolato all’estero ed assicurato presso compagnie straniere, la domanda di risarcimento va rivolta all’UCI  -Ufficio Centrale Italiano-  vale a dire  l’ente che si occupa di gestire le pratiche di risarcimento danni e di liquidare quindi il danno agli aventi diritto, tramite convenzioni stipulate con gli uffici nazionali di assicurazione presenti negli stati esteri aderenti al sistema della “Carta Verde”.

La Carta Verde, infatti, è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di circolare in un paese estero essendo in regola con la RCA obbligatoria nel paese visitato.

L’UCI si attiva su richiesta del danneggiato.

In base ai dati forniti insieme alla richiesta di risarcimento, l’UCI provvederà ad incaricare il corrispondente nominato dalla Compagnia Assicuratrice alla trattazione del sinistro:  una Compagnia Assicuratrice italiana dovrà gestire le questioni risarcitorie relative a veicoli assicurati dalla corrispondente compagnia che assicura il mezzo immatricolato all’estero.   La  compagnia, dopo aver verificato la sussistenza della copertura assicurativa del mezzo straniero , dovrà entro 90 giorni oppure 60 giorni nel caso di danni a cose,  dal ricevimento della documentazione,  formulare l’offerta di risarcimento oppure comunicare al danneggiato i motivi per cui ritiene di non formulare alcuna offerta.

Se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia dovrà procedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione.   Se il danneggiato rifiuta l’offerta o non offre alcun riscontro all’offerta, entro 30 giorni, la compagnia procederà entro 15 giorni al pagamento della somma offerta a titolo di anticipo sull’intero risarcimento.

Il danneggiato potrà adire l’Autorità Giudiziaria solo nel caso in cui la Compagnia non abbia formulato alcuna offerta o comunicazione entro i 90 (60 giorni nel caso di danni a cose) dal ricevimento della richiesta del danneggiato.

Infine nel caso in cui, dopo le verifiche svolte, la Compagnia accerti che il veicolo estero non è assicurato, dovrà rimettere la documentazione all’UCI ed il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia delle vittime della Strada.