
Con una recente sentenza i giudici della Cassazione hanno nuovamente preso posizione sulla possibile estensione del reato di favoreggiamento della prostituzione nei confronti di chi affitta un appartamento a una prostituta: se manca un utile vero e proprio, da parte del locatore, sull’attività della prostituta, a questi non può essere attribuita alcuna responsabilità.
Infatti non è rilevante il fatto che il padrone di casa sia consapevole dell’attività che svolge la donna all’interno dell’immobile.
Dunque la semplice percezione del canone di locazione non è diretta dipendenza di una partecipazione all’attività della escort.
Viceversa laddove il canone di locazione sia di gran lunga superiore ai prezzi di mercato, la sproporzione può far sospettare una partecipazione al business della donna, allora scatta il reato.
Chiarito dai Giudici che non c’è reato di favoreggiamento della prostituzione nella condotta di chi conceda un immobile, anche in sublocazione, ad una prostituta qualora la locazione avvenga a prezzo di mercato nonostante il conduttore sia consapevole dell’uso cui l’immobile è destinato, dal momento che la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresentano un effettivo ausilio al meretricio.
Rileva l’esistenza del reato nel caso di riscontro della prestazione da parte del locatore di altri servizi in favore della prostituta che siano idonei di per sé ad agevolare l’attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattici o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie.