
Se Equitalia iscrive fermo amministrativo sull’auto del contribuente moroso, il debitore potrà chiedere la sospensione chiedendo il pagamento dilazionato e pagando la prima rata.
In questo modo il mezzo, anche se non indispensabile al lavoro, potrà essere sbloccato e utilizzato fino al pagamento dell’ultima rata. Viceversa il fermo non può essere iscritto sui veicoli strumentali all’attività di impresa o della professione esercitata dal debitore.
La procedura, quindi non cancella il fermo, ma lo sospende soltanto, consentendo al proprietario del mezzo di tornare a circolare. La eliminazione definitiva della misura di garanzia avviene solo con il pagamento dell’ultima rata.
Il contribuente, che abbia ottenuto l’autorizzazione da Equitalia alla rateazione, potrà richiedere con istanza l’annotazione della sospensione del fermo amministra-tivo iscritto, previo formale consenso rilasciato direttamente dall’agente.
Equitalia procede alla verifica di alcuni elementi come il pagamento della prima rata del piano. Inoltre rileva la circostanza che la dilazione alla base della richiesta, sia stata effettivamente concessa dopo il 22 ottobre 2015 e non sia decaduta. Infatti per quelle anteriori il semplice pagamento della prima rata eliminava da sé il fermo.
La rateazione deve comprendere tutte le cartelle non saldate, per le quali è stato trascritto il fermo e quindi, se il contribuente ha chiesto la rateazione solo di alcune delle cartelle e non di altre, riservandosi di ricorrere al giudice per illegittimità della pretesa, non potrà tornare a circolare.
Con la presenza di tali presupposti, Equitalia rilascerà il proprio consenso scritto alla sospensione del fermo ma il procedimento, però, non si ferma qui in quanto entro i 60 giorni successivi, dovrà essere il contribuente a recarsi fisicamente al PRA per presentare l’autorizzazione di Equitalia all’annotazione della sospensione del fermo.
Se il contribuente decade dalla rateazione, il fermo resta iscritto sull’automobile e, in caso di decadenza dalla rateazione per mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, la sospensione sarà revocata e il fermo tornerà ad operare in automatico.
Invece se Equitalia individua cause ostative al rilascio dell’autorizzazione per sospendere il fermo, comunicherà per iscritto il proprio diniego alla richiesta indicando nella risposta il motivo per il quale non è stato possibile prestare il consenso.