La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha emesso una sentenza che mina alla stabilità di tutto il nuovo sistema di notifiche appena introdotto per gli atti dell’Agente della riscossione: sono nulle le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite Pec.
Dunque la posta elettronica certificata non offrirebbe le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità.
Questa modalità dal prossimo 1° giugno dovrebbe diventare la regola per i contribuenti.
Il giudice tributario si pronunzia sul sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec, e conclude sulla loro completa nullità in quanto la posta elettronica certificata non offrirebbe le stesse garanzie della raccomandata tradizionale.
Di conseguenza le notifiche sarebbero non valide e il contribuente tenuto a non pagare.
In effetti con la Pec viene trasmesso al contribuente non l’originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale: la copia, dunque , non assumerebbe alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Viceversa, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente.
Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una fotocopia.
Inoltre secondo la giurisprudenza consolidate i dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l’autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia.
Una seconda criticità della posta certificata, evidenziata dalla CTP, è che essa non garantirebbe la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario, cosa che con il sistema tradizionale della notifica cartacea è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali.
La Pec non contiene la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario in quanto il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario: la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà.