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Il reato per atti persecutori vale anche nei confronti del condomino che molesta il vicino di casa

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Il reato per atti persecutori vale anche nei confronti del condomino che molesta il vicino di casa

La parola stalking deriva dalla lingua inglese e tradotto letteralmente sta per “cacciare”, “inseguire”, “perseguitare”:  indica il comportamento di chi, attraverso la propria condotta, affligge un’altra persona, con atti persecutori capaci di  generare stati di ansia e paura, tanto da  compromettere il normale svolgimento della quotidianità della vittima.

Il codice penale  definisce il reato di atti persecutori con una casistica  particolarmente ampia, tanto da farvi rientrare una serie numerosa di casi.

In particolare, la legge punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno tanto da:  procurare  un perdurante e grave stato di ansia o di paura,  ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto, oppure  costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il delitto di atti persecutori   si può verificare non solo tra ex coniugi, bensì in  ambito  lavorativo e  anche all’interno di un condominio: proprio negli  ambienti “domestici” le ipotesi di comportamenti problematici e di disturbo risultano sempre più numerose.

Lo stalking condominiale trae origine da dissidi e contrasti che sfociano in conflitti fra condomini  fino ad arrivare alla rilevanza penale quando vengono lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati dal codice  penale