La Legge Delega (n.124 del 7 agosto 2015) attribuisce al Governo la facoltà di intervenire su diversi argomenti: l’attuazione della carta per la cittadinanza digitale, la riduzione delle camere di commercio, la ridefinizione della conferenza dei servizi e del silenzio assenso, la riforma della dirigenza pubblica con l’introduzione del ruolo unico e la scomparsa delle fasce, nonché l’iter per la Riforma delle Pubbliche Amministrazioni.
In questo contesto si inserisce la novità principale contenuta nello schema di decreto legislativo di riforma della PA approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il decreto contro l’assenteismo propone in particolare una modifica dell’articolo 55-quater del decreto sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) obbligando il responsabile dell’amministrazione a sospendere in via cautelativa il dipendente che attesti falsamente la presenza, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze attraverso il badge o cartellino.
Il responsabile della struttura avrà l’obbligo di comminare la sanzione, con relativa perdita dello stipendio, immediatamente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, sospensione che deve avvenire “in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento” in cui il responsabile ne sia venuto a conoscenza. Al termine del procedimento disciplinare il dipendente può essere licenziato. Viene previsto un termine di 30 giorni dalla trasmissione della notizia della condotta fraudolenta del dipendente all’ufficio preposto, entro il quale il procedimento si deve concludere e di un termine, 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti per la valutazione dell’entità del danno risarcibile.
L’azione di responsabilità è esercitata, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.
L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto e in ogni caso l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Contro l’inerzia dei dirigenti nell’attivazione della sospensione dei dipendenti in flagranza e dell’avvio del procedimento disciplinare il decreto introduce una fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento oltre a divenire una omissione d’atti di ufficio con fonti di ulteriori responsabilità degli interessati.