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L’assegno di accompagnamento per gli invalidi non si considera più reddito: l’ISEE inalterato anche con l’indennità percepita dall’INPS

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L’assegno di accompagnamento per gli invalidi non si considera più reddito: l’ISEE inalterato anche con l’indennità percepita dall’INPS

Sul tema delle indennità di accompagnamento, prima il Tar Lazio, poi il Consiglio di Stato e infine una attesa modifica legislativa hanno stabilito che l’assegno di accompagnamento non fa reddito e, quindi, non entra nell’Isee.

Le indennità erogate ai disabili  non devono più essere considerati reddito in quanto «servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica … situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale».

Infatti l’assegno assistenziale per l’accompagnamento non può rivelarsi  uno svantaggio per l’invalido,  se quest’importo andasse a incrementare il valore dell’Isee  perché il beneficiario non potrebbe più accedere a una serie di servizi sociali gratuiti messi proprio a beneficio di chi versi in condizioni disagiate.

La legge da giugno di quest’anno, ha stabilito il diritto del disabile, beneficiario dell’accompagnamento, di far rettificare la propria attestazione Isee,  escludendo dal reddito imponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e le indennità, comprese le carte di debito, percepiti dalla P.A. a causa della propria disabilità.