Un’ordinanza della prima sezione civile del Tribunale di Catania riapre il dibattito sulla volontà del legislatore che ha disciplinato il divorzio in Italia.
Di solito, a parere del giudice, nel caso di separazione, nella quasi totalità dei casi i figli vengono collocati con le madri che hanno diritto a occupare l’abitazione familiare estromettendo l’altro coniuge, in applicazione di una norma non scritta né mai codificata.
Pochissime sono le eccezioni, che riguardano i casi in cui lei sia oggettivamente incapace di provvedere alla prole ( es. alcolizzata, reclusa, malata).
Non a caso circa dieci anni fa il legislatore specificò con un’apposita modifica della legge che, in caso di separazione, l’affido sarebbe spettato a entrambi i genitori.
Secondo il giudice Etneo : “Vi è una tendenza diffusa ad affrontare il tema del collocamento dei figli sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo per il quale: 1) i figli piccoli “sarebbero” principalmente delle madri; 2) ai padri verrebbe solo “consentito” di esercitare i loro diritti/doveri; 3) il collocamento “naturale” dei figli dovrebbe essere presso la madre; 4) il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi “innaturale” ed “eccezionale” e il provvedimento che lo dispone bisognevole di motivazioni particolari e straordinarie, mentre invece lo stato del diritto e dei principi etici generalmente condivisi nel nostro Paese è al contrario, poiché i figli sono di entrambi i genitori, che hanno uguali diritti e uguali doveri e, in mancanza di prove del contrario, entrambi sono idonei ad esercitare le loro responsabilità in caso di assegnazione dei figli”.
Dunque, sempre secondo il giudice, “una maggiore ricorrenza statistica di provvedimenti giudiziari di collocamento dei figli presso i padri contribuirebbe, peraltro, alla diminuzione del numero di “padri disimpegnati” e “madri proprietarie” che tanti danni arrecano all’educazione e serena crescita dei figli minorenni”.
Dopo la perizia, il giudice ha deciso di affidare il figlio congiuntamente a entrambi i genitori ma di collocarlo dal padre nonostante la piena capacità della madre ad assolvere il compito genitoriale. Quest’ultima “dovrà contribuire al mantenimento del bambino versando al marito un assegno mensile di 500 euro, assegno che andrà rivalutato annualmente. I coniugi concorreranno nell’eguale misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie eventualmente necessarie per il figlio”.
L’aspetto innovativo e importante è che l’ordinanza del Tribunale etneo ristabilisce la par condicio voluta dal legislatore tra i coniugi in procinto di separarsi, i quali sarebbero certamente più attenti e collaborativi nel ricercare soluzioni condivise. Inoltre, questo provvedimento ha spostato nuovamente l’attenzione sui figli e sulle loro necessità.