La Cassazione in una sentenza recentissima chiarisce che solo quelle donne che hanno perso, prima della separazione, ogni potenziale capacità di guadagno, come la casalinga quarantenne che non ha una formazione specifica, possono esigere l’assegno mensile mentre le altre devono cercare di mantenersi da sole.
Viceversa se la donna ha le capacità e la preparazione da consentirle di lavorare non può continuare a vivere pretendendo l’assegno di mantenimento.
Il punto su cui si sofferma la Corte è quello relativo alle ragioni del mancato reperimento di una sistemazione lavorativa: la Cassazione distingue i casi in cui ciò sia dovuto a una incapacità della donna per aver svolto sino ad allora, compiti come quello della casalinga, dai casi invece in cui lo stato di disoccupazione dipende da un suo atteggiamento scorretto
In queste ipotesi, la sentenza sancisce che: «l’attitudine al lavoro proficuo della ex moglie, quale potenzialità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica». L’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se viene riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche» .
Inoltre, la Corte esamina il caso della formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato a versare il mantenimento e la nascita di figli con un nuovo partner. Questa situazione pur non determinando automaticamente una riduzione dell’assegno all’ex moglie e ai figli nati con quest’ultima, secondo la Corte deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni di separazione inizialmente stabilite dal tribunale, in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico .
È da escludere che il diritto di mantenimento del precedente coniuge venga retrocesso rispetto a quello del nuovo in quanto entrambi vanno contemperati ed equilibrati, di modo che nessuna delle due famiglie possa subire uno svantaggio.