Le multe sono valide solo se rispettano un procedimento con scadenze e termini prestabiliti dalla legge: conoscere queste scadenze è importante non solo per poter fare ricorso ma anche e soprattutto perché, una volta iscritte a ruolo, la riscossione è di competenza dell’ Agenzia delle Entrate e l’importo da pagare sarà più elevato.
Se il conducente multato non sia stato fermato al momento dell’infrazione, e quindi, la multa non sia stata immediatamente contestata, la contravvenzione deve essere notificata al proprietario dell’automobile entro 90 giorni dall’infrazione stessa.
Se questo termine non viene rispettato, la multa è nulla e ci si potrà rivolgere sia al giudice di pace che al prefetto ai fini della sua contestazione.
L’amministrazione potrebbe sostenere di aver impiegato più tempo per effettuare ulteriori accertamenti al fine di individuare il proprietario del mezzo ma la giustificazione è valida solo in presenza di situazioni obiettivamente difficili e non, ad esempio, nel caso di contravvenzioni elevate con mezzi di rilevamento elettronici come l’autovelox o il tutor.
Anche la velina con la multa lasciata sul parabrezza non si considera notificata: ciò significa che non solo non è ricorribile ma, per poterla impugnare, è necessario che al proprietario del mezzo sia spedita a casa la multa vera e propria.
Una volta ricevuta la notifica della multa, il proprietario del mezzo ha 60 giorni di tempo per scegliere se pagarla o se contestarla davanti al Prefetto o agire davanti al giudice di pace dove il termine è solo di 60 giorni.
Una volta scaduto questo termine, l’importo viene iscrittoa ruolo e quindi la competenza per la riscossione sarà l’Agenzia delle Entrate e l’importo iscritto a ruolo sarà più elevato rispetto alla multa notificata al conducente, pari alla metà del massimo della sanzione irrogata.
La consegna del ruolo da parte del Comune all’Agente della Riscossione comporta anche che, da quel momento, quest’ultimo ha due anni di tempo per notificare la cartella di pagamento, decorsi i quali la cartella notificata è nulla. Si tratta di un termine di decadenza che nulla ha a che vedere con la prescrizione del diritto alla riscossione.
Occorre verificare la data di iscrizione a ruolo della contravvenzione controllando la sezione della cartella che riporta, nel dettaglio, tutte le informazioni sull’importo richiesto: se la data di iscrizione a ruolo manca, la cartella sarebbe, ancora una volta, nulla, per impedimento all’esercizio del diritto di difesa.