In caso di separazione tra due persone che si sono sposate all’estero la legge italiana stabilisce che: la separazione personale di due coniugi il cui matrimonio, celebrato all’estero, sia stato poi trascritto nei registri dello stato civile italiano e che abbiano mantenuto la cittadinanza differente, venga disciplinata dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Quindi se la vita matrimoniale di chi vuole separarsi, si è svolta prevalentemente in Italia sarà la legge italiana a regolare le procedure relative alla separazione personale.
In questo caso, il legale dovrà, innanzitutto, considerare se sia percorribile la strada di un ricorso per separazione consensuale o se si debba ricorrere alla strada, ovviamente più lunga e complicata, della separazione giudiziale.
Nel caso in cui tra i coniugi non vi fossero particolari problemi nel definire gli accordi relativi agli aspetti patrimoniali del rapporto, non solo sarà possibile percorrere la strada della separazione personale, ma i coniugi potrebbero farsi assistere anche da un unico avvocato.
Il tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi.