La recente riforma della responsabilità medica contiene la previsione che consente al malato, danneggiato da un errore medico, di fare direttamente causa contro l’assicurazione.
Una norma simile a quanto avviene per gli incidenti stradali che ha l’obiettivo di tagliare i tempi dei processi e favorire la tutela dei pazienti.
Il danneggiato, preliminarmente, dovrà esperire un tentativo di conciliazione davanti a uno degli organismi di mediazione presenti nella città ove ha sede il tribunale competente per la lite.
Se fallisce la strada dell’accordo, dovrà decidere di citare in giudizio il medico responsabile con la struttura sanitaria – ospedale o clinica – oppure rivalersi direttamente contro la relativa assicurazione che, con le nuove regole, è divenuta obbligatoria per tutte le strutture pubbliche o private.
In caso di errore medico o della struttura, il malato danneggiato ha, con la nuova legge, la possibilità di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e di ottenere la sua condanna al risarcimento, senza dover prima citare l’ospedale o la clinica. Proprio come avviene in tema di responsabilità civile automobilistica.
Al fine di ridurre il contenzioso in tribunale e risolvere le liti sul nascere, già nella fase del tentativo di conciliazione, innanzi cioè all’organismo di mediazione, l’assicurazione ha l’obbligo di formulare al paziente-attore un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non ritiene sussista un obbligo di risarcimento.
Il paziente danneggiato che intende agire direttamente contro l’assicurazione ha l’obbligo di chiamare in causa anche l’assicurato, ossia la struttura pubblica o privata o il medico libero professionista («litisconsorzio necessario»). In questo modo, qualora si dovesse pervenire a una sentenza di responsabilità medica, il giudice dispone la condannasolidale al risarcimento dei danni di tutti i soggetti intervenuti nella causa.
Dopo il pagamento al paziente, la struttura sanitaria potrà rivalersi contro il medico, dipendenti e qualsiasi membro dell’equipe responsabile ma a condizione che venga rilevato il dolo o la colpa grave di questi ultimi.