Alla morte di un parente, sono numerosi gli adempimenti che gli eredi devono compiere.
Ci sono, viceversa, altre operazioni che non si possono effettuare: l’erede con delega a operare sul conto corrente del genitore defunto non può prelevare soldi dal conto bancario, non prima che sia stata effettuata la dichiarazione di successione e si sia provveduto a dividere la giacenza con tutti gli altri eredi.
Difatti, avere la “firma sul conto corrente”, ossia l’autorizzazione a operare in autonomia sul deposito, con prelievi e versamenti, conferita dal titolare del conto stesso, non conferisce all’erede il potere di agire in rappresentanza del delegante.
Di questo tema si è occupata una sentenza della Cassazione, secondo la quale, appunto, il potere di firma sul conto del genitore non conferisce un generale potere di rappresentanza del delegante.
La banca, da parte sua, è tenuta a consentire i prelievi all’erede titolare dell’autorizzazione a operare sul conto, nonostante la morte del titolare, in quanto la delega a operare sul predetto conto vincola la banca a equiparare la firma del delegato a quella del delegante.
L’impiegato, quindi, non potrà chiedere all’erede, prima del prelievo, di esibire l’autorizzazione degli altri eredi, avendo questi il potere di firma e, quindi, l’autorizzazione a operare in autonomia.
Ciò però non autorizza affatto il titolare della delega a compiere qualsiasi tipo di prelievo, danneggiando gli interessi degli altri coeredi.
Con la morte del titolare del conto corrente, il familiare con il potere di firma sul conto medesimo, è tenuto a fornire un rendiconto agli altri eredi, di modo che questi possano sapere quanto questi ha preso dal conto divenuto oramai comune.