La violazione dell’obbligo del medico di emettere la fattura dopo aver effettuato la visita, costituisce un comportamento evasivo che ben può essere oggetto di denuncia alle autorità.
Dunque se il medico dopo la visita privata non rilascia la ricevuta il paziente che “paga in nero” la parcella può anche denunciarlo in forma anonima. La segnalazione può essere inviata sia all’Agenzia delle Entrate che alla Guardia di Finanza.
In proposito la Cassazione ha di recente chiarito che la segnalazione anonima circa la mancata fatturazione di una vendita o di una prestazione di servizi può far partire le indagini ma essa non consente alla Guardia di finanza di effettuare perquisizioni, sequestri e intercettazioni, né costituisce da sola un grave indizio di evasione fiscale che consente all’Agenzia delle Entrate di richiedere al giudice l’accesso al domicilio fiscale del medico, per sottoporlo a verifica fiscale.
Questi poteri potrebbero essere esercitati nei confronti del soggetto denunciato solo se, a seguito della denuncia anonima, vengano raccolti altri gravi indizi di colpevolezza o che la denuncia sia nominativa.
Inoltre, l’obbligo dell’emissione della fattura deve essere contestuale al pagamento, ma è possibile che il professionista emetta il documento fiscale con qualche giorno di ritardo per poi spedirlo a casa del paziente: è bene attendere qualche giorno prima di attivarsi.
Il professionista responsabile di aver accettato un pagamento in nero può essere condannato a pagare una multa che va da 1 a 2 volte l’imposta relativa all’imponibile non dichiarato o dichiarato in modo irregolare.
Se il professionista ha dichiarato il prezzo per l’attività svolta non può poi presentare una diversa somma solo perché il cliente ha richiesto la fattura e, per ciò, ci sono anche le imposte da pagare. La spiegazione è duplice: in primo luogo non è dovuta l’Iva sulle prestazioni mediche che implichino cure; in secondo luogo le imposte sono a carico del contribuente e non del suo cliente.