La tv satellitare è molto diffusa e la legge dà facoltà ad ogni proprietario di appartamento di montare l’antenna televisiva autonoma o la parabola sul tetto di casa, anche se vive in un condominio.
Il codice civile infatti stabilisce il diritto di ogni condomino a dotarsi di un proprio impianto di ricezione radiotelevisiva da installare sul cosiddetto lastrico solare, ossia il terrazzo di copertura dello stabile. Lo stesso diritto viene riconosciuto anche agli inquilini che sono in affitto.
Nessuno può limitare questo diritto, salvo vi sia un divieto nel regolamento di condominio e tale regolamento sia stato approvato all’unanimità.
Ovviamente ci sono alcune regole per montare un’antenna televisiva sul palazzo in condominio.
È possibile montare l’antenna su qualunque parte dell’edificio: ad esempio, sul tetto, sulla terrazza di copertura dello stabile, sul proprio balcone e finanche sulla facciata. Una condizione riguarda il luogo di collocazione dell’antenna: è necessario recare il minor pregiudizio e fastidio possibile alle parti comuni dell’edificio e agli appartamenti cui l’antenna non serve.
Tale principio è sancito non solo per l’installazione dell’impianto ma per tutta la sua collocazione sino a arrivare alle singole diramazioni delle utenze. Se ad esempio il condomino vuole posizionare la propria antenna sul tetto dell’edificio, deve verificare qual è il luogo migliore e più adatto onde permettere che possano procedervi anche gli altri condomini, ove interessati. In particolare la legge usa il termine “pregiudizio” e non quello di danno, nel senso che già solo il pregiudizio può ledere il condominio. Quindi anche in assenza di un danno, ma di un semplice fastidio, vi è il divieto di installare l’antenna o la parabola.
E’ possibile montare l’antenna anche sulla proprietà altrui e il caso tipico è quello della terrazza di copertura dell’edificio, ossia sul lastrico solare di uso esclusivo; questa soluzione però, per la Cassazione , è possibile solo qualora non vi siano altri luoghi praticabili o il condomino non disponga di uno spazio proprio nel quale alloggiare l’impianto.
Bisogna fare attenzione in quanto alcuni Comuni hanno deliberato la rimozione delle antenne paraboliche installate sui balconi.
Esistono altre condizioni al cui rispetto viene subordinato il diritto di montare un’antenna o una parabola sul tetto o sul terrazzo dell’edificio: non violare il decoro architettonico ossia l’estetica dell’edificio. non turbare la stabilità e sicurezza dell’edificio; non pregiudicare il libero uso della proprietà altrui secondo la sua destinazione; non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto; non alterare la destinazione di tale bene.
Il condomino che intende montare l’antenna, anche se vuol farlo sul tetto o sul terrazzo comune dell’edificio, non deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea o all’amministratore, ma può operare in autonomia. Di conseguenza l’assemblea non può impedire l’installazione dell’antenna, benché non informata dei lavori e non consultata.
L’assemblea non può deliberare la rimozione dell’antenna parabolica installata da un condomino sul lastrico solare di proprietà comune. Una delibera del genere sarebbe nulla perché in contrasto con la normativa che accorda al condomino la facoltà d’installare l’antenna sul lastrico comune. Di conseguenza il condominio e i proprietari di appartamenti non possono opporsi al passaggio dei fili se non vi è la possibilità di utilizzare spazi propri per l’installazione dell’antenna.
Invece se è necessario effettuare dei lavori o delle modifiche delle parti comuni per rendere possibile l’installazione dell’antenna l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi: l’assemblea, infatti, può prescrivere, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
L’assemblea può, con la stessa maggioranza, imporre all’interessato la prestazione di idonea garanzia per eventuali danni.