Dal 10 settembre è entrata in vigore la riforma dei ticket restaurant : il decreto disciplina dove e in quale quantità possono essere utilizzati i buoni pasto , fornisce indicazioni sulle convenzioni che devono essere stipulate tra società che emettono i buoni stessi e gli esercizi commerciali dove possono essere spesi.
Tra le novità spicca il divieto di non cumulare più di otto buoni pasto per volta.
Viene riaffermato l’obbligo per il lavoratore di non cedere a terzi il proprio buono pasto, anche se si tratta di familiari.
I buoni pasto possono essere spesi solo nelle giornate di lavoro e devono essere impiegati unicamente per l’acquisto di prodotti alimentari sostitutivi della mensa: è vietato l’utilizzo per l’acquisto di beni differenti da quelli commestibili.
In compenso il buono pasto potrà essere speso negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.
Il buono pasto spetta anche al dipendente che non ha pausa pranzo.
Se il ticket non viene integralmente speso, il dipendente non ha diritto al resto.
set 28