La Cassazione con una recentissima sentenza si occupa dei casi di appropriazione indebita: in particolare se la mancata restituzione di acconti e caparra costituisca o meno un reato.
Infatti l’appropriazione indebita è quel reato che scatta tutte le volte in cui un soggetto si appropria del denaro o di altri oggetti di proprietà altrui di cui però ne ha il possesso per qualsiasi ragione . Un esempio può essere quello di chi riceve da un vicino di casa i soldi per pagare l’amministratore ma poi, invece di versarli al condominio, li spende per sé.
In realtà quando si versa un acconto o una caparra, la proprietà dei soldi passa in capo a colui che li riceve il quale può essere inadempiente – ma solo dal punto di vista civilistico e non più penale – al successivo obbligo ricadente su di lui quale controprestazione di tale compenso.
Si tratta di inadempimenti di natura contrattuale che possono essere fatti valere solo davanti al giudice civile.
Quindi, non si può rispondere di «appropriazione indebita» per la mancata restituzione di una caparra o di un acconto visto che non si tratta più di denaro proprio: la somma si è orami trasferita in capo a un altro soggetto.
Perché scatti il reato di appropriazione indebita – secondo la Corte – è necessario che vi sia l’impossessamento della cosa altrui, che manca nel caso di acconto o caparra, perché le somme passano nel patrimonio di chi le riceve. Colui che “intasca” il denaro ne diventa il proprietario; ma se non rispetta gli obblighi assunti in precedenza è responsabile sul piano civilistico di inadempimento contrattuale. Con il risultato che, contro di lui, non si possono sporgere querele, ma tutt’al più si deve avviare una causa per ottenerne la condanna, con l’obbligo di rimborso ed eventualmente di risarcimento del danno.
La Cassazione chiarisce che l’appropriazione indebita scatta solo quando il denaro viene consegnato per un fine ben preciso (si pensi a chi dà del denaro per estinguere un’ipoteca mentre il possessore lo usa per un diverso scopo). Diversa l’ipotesi in cui il denaro è erogato a titolo di prezzo parziale o totale di una normale compravendita, che impone la sola obbligazione oggetto del contratto cioè la consegna del bene.