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L’ipoteca sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale è legittima, purché il debito fiscale sia sorto per esigenze della famiglia. La prova contraria spetta al debitore

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L’ipoteca sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale è legittima, purché il debito fiscale sia sorto per esigenze della famiglia. La prova contraria spetta al debitore

Una recente sentenza della Cassazione conferma che l’ipoteca per debiti tributari possa  essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale: occorre verificare  se i debiti per i quali è iscritta la misura cautelare siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante  la circostanza che tali debiti derivino dall’attività professionale o d’impresa.

L’onere della prova circa l’estraneità dei debiti fiscali rispetto ai bisogni familiari è a carico del contribuente. Ciò significa che quando quest’ultimo riceve la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  su un immobile inserito nel fondo patrimoniale obbligatorio per legge prima di poter iscrivere l’ipoteca, pena la nullità di quest’ultima, dovrà   tempestivamente contestarne la legittimità, nei termini di legge, con ricorso al giudice competente.

Nel ricorso dovranno essere fornite e provate le ragioni che escludono la correlazione tra le imposte e/o sanzioni non pagate e le esigenze della famiglia. Per esempio, si può dimostrare che i debiti tributari riguardano esclusivamente l’attività professionale o aziendale in sé considerata, la quale non rappresenta la principale fonte di mantenimento della famiglia.

Nel caso di debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale, non può automaticamente escludersi che sia stato contratto per esigenze familiari, in quanto queste ultime sono volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia, o al potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.

La sussistenza di esigenze familiari va invece automaticamente esclusa in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Secondo la Cassazione, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra  i motivi che l’hanno generata e i bisogni della famiglia.