Una foto fatta da un privato e consegnata alla polizia municipale, potrebbe essere causa di un verbale?
La contravvenzione è un «atto pubblico» ossia un documento stilato da un pubblico ufficiale che, proprio per tale sua qualifica, ha il potere di dare certezza ai fatti avvenuti in sua presenza e da questi certificati attraverso la redazione dell’atto stesso.
Pertanto il pubblico ufficiale non può basare il proprio accertamento sulla base delle dichiarazioni di terzi che non siano, anche questi, pubblici ufficiali. La dichiarazione di un privato, perché possa dar luogo a un procedimento sanzionatorio, richiede sempre un successivo accertamento.
Nel caso delle violazioni del codice della strada, l’illecito è istantaneo e non può essere ripetibile.
Pur essendo vero che la fotografia immortala una situazione di fatto, rendendola percepibile agli occhi di chi l’osserva in un momento successivo, si tratta di un documento facilmente contestabile.
Per un esempio, la foto non indica, con assoluta certezza, la data e l’ora in cui questa è stata scattata, elementi che invece sono essenziali all’interno di una multa per garantire il diritto di difesa dell’automobilista.
Dunque la polizia, anche davanti alla foto fatta da un privato alla targa dell’auto che ha violato il codice della strada, non potrà elevare alcun verbale: nessuna multa rischia quindi il trasgressore anche di fronte all’evidenza fotografica.
Peraltro gli stessi accertamenti delle violazioni del codice della strada, fatti con le telecamere, richiedono che gli strumenti di controllo elettronico siano prima sottoposti a collaudo, taratura e verifica di corretta funzionalità da parte delle forze dell’ordine onde garantire l’automobilista da possibili abusi.