Secondo una recente sentenza della Cassazione, l’abusivo che occupa casa altrui per ripararsi dal freddo e dal ghiaccio non può essere denunciato.
Sussiste infatti la legittima giustificazione dettata dalla necessità di salvare sé o i familiari dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile.
È proprio il caso del senzatetto: lo stato di necessità, dettato da una situazione improvvisa, incontrollabile e incolpevole non determina il reato ed esime dal risarcimento del danno.
La scelta di occupare una casa in una notte particolarmente rigida risulta quasi obbligata, poiché frutto di particolari condizioni di emarginazione e della necessità di reperire un alloggio notturno e ripararsi dai rigori dell’inverno.
Allo stesso modo, in passato la Cassazione aveva detto che anche rubare per fame non è reato. Non scatta la condanna penale per chi viene pescato a rubare per necessità, anche se il reo è recidivo e ha già commesso il fatto più volte: opera infatti la cosiddetta “causa di giustificazione” prevista dal codice penale.