Con le nuove regole, chi chiede il risarcimento alla propria assicurazione per un incidente stradale con danni solo alle auto e non alle persone, cioè il conducente e/o i trasportati, deve subito indicare i testimoni che hanno assistito allo scontro; se non lo fa, sarà l’assicurazione a ricordarglielo con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro ed a cui l’assicurato deve rispondere nei successivi 60 giorni.
In caso di mancata indicazione, si perde il diritto a chiedere la prova testimoniale nella successiva ed eventuale causa che dovesse essere intrapresa contro la compagnia che abbia negato il risarcimento o abbia accordato un importo inferiore rispetto a quello preteso. L’obiettivo è quello di evitare testimoni di comodo.
Solo in alcuni casi si può ugualmente chiamare un testimone che non sia stato indicato nella denuncia di sinistro: se, nell’immediatezza del fatto, vi è stata una oggettiva impossibilità all’identificazione dei testimoni; se i testimoni sono stati comunque identificati dalla polizia; in tutti gli incidenti con danni alle persone e non solo ai mezzi.
Le nuove norme come quelle sulla scatola nera, sono state già poste al vaglio della Corte Costituzionale con il sospetto che possano essere contrarie al diritto alla difesa. Il sospetto di incostituzionalità nasce soprattutto dal fatto che la norma (l’articolo 1, comma 20, della legge 124/2017) attribuisce il valore di piena prova dei fatti alle risultanze del dispositivo, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo .