L’investimento di un pedone è un incidente molto grave, ma non sempre il cammino che conduce all’indennizzo è privo di ostacoli: occorre verificare che il pedone abbia avuto un comportamento prudente ed impeccabile altrimenti scatta il concorso di colpa.
Nella quantificazione del risarcimento, occorre valutare il grado di responsabilità anche dello stesso danneggiato : se cioè, con la propria condotta, abbia contribuito a provocare il danno subito e/o ad aggravarne le conseguenze, deve necessariamente e proporzionatamente vedersi ridurre l’ammontare del risarcimento dovutogli.
Relativamente all’evento morte della vittima, la Cassazione ha precisato che “il risarcimento del danno, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell’evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa”
Quindi, se il danneggiato concorre, con la propria colpa, a determinare l’incidente, subirà la consequenziale e proporzionale riduzione del risarcimento.
Il mancato passaggio sulle strisce pedonali rappresenta il tipico in caso, in presenza del quale se il pedone attraversa e subisce un investimento, può essere ritenuto corresponsabile dell’incidente subito.
Questa conseguenza deriva da un articolo di legge secondo il quale i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
Appare cioè evidente che il pedone, se non è sulle strisce pedonali, effettua un attraversamento pericoloso, pertanto prudenza impone che dia la precedenza alle macchine circolanti e che attraversi in condizione tale da impedire qualsivoglia evento accidentale.