La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara sostiene, in una recente sentenza, che vada ridotta l’imposta rifiuti per la seconda casa uso villeggiatura quando si tratta di immobile disabitato durante l’inverno e il proprietario non è residente.
Si tratta di un nuovo precedente giurisprudenziale in materia di Tari e certamente una sentenza innovativa visto che, in gran parte, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto ampio potere agli enti comunali di fissare le tariffe della spazzatura liberamente, secondo i propri regolamenti.
Il principio su cui si regola la Tari, l’imposta sui rifiuti, è quello di matrice europea secondo cui è tenuto a pagare chi inquina .
Sulla scorta di questa affermazione e dei principi costituzionali di equità e capacità contributiva, la Tari intera può essere applicata solo ai residenti, mentre è illegittima la stessa tariffa applica anche ai non residenti, coloro cioè che in gran parte dell’anno lasciano la casa disabitata e non utilizzata, producendo così meno rifiuti: è proprio il caso dei titolari di seconde case utilizzate per le vacanze estive.
E’ proprio l’Unione europea a stabilire che il prelievo sui rifiuti deve essere ricollegato all’effettiva produzione degli stessi. Nella sentenza si sostiene che il potere regolamentare dei Comuni vada esercitato nel rispetto di tale principio.
Anche la legge italiana mira nella stessa direzione dove dice che l’ente locale può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Sulla base di queste motivazioni, la Commissione tributaria di Massa Carrara, previa disapplicazione del regolamento Tari adottato dallo stesso Comune di Massa, ha parzialmente annullato gli inviti al pagamento della Tari per gli anni 2014 e 2015 emessi nei confronti di un contribuente titolare nel suddetto Comune di una seconda casa di vacanze estive, ritenendo congruo applicare sulla cosiddetta “quota variabile” una riduzione del 30%.
L’importanza della sentenza sta anche nel fatto che un giudice è entrato nel merito di una scelta amministrativa (di solito insindacabile), stabilendone l’illegittimità in quanto incompatibile con il principio comunitario del «chi inquina paga».