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Le novità in materia di danni da vacanza rovinata

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Le novità in materia di danni da vacanza rovinata

Quando si prenota una vacanza presso un’agenzia di viaggi, con la propria   firma si stipula un vero e proprio contratto, dal quale discendono inevitabilmente i diritti ed i doveri per i contraenti.

Di recente, a seguito di un adeguamento della normativa italiana alle direttive europee, le regole che questo contratto deve rispettare sono parzialmente cambiate con la precisazione che il codice del turismo rivolge maggiore attenzione alla tutela del contraente debole, il viaggiatore che spesso si è trovato a subire disagi sen non vere e proprie truffe da parte di operatori turistici senza scrupoli.

Naturalmente l’organizzatore è sempre responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, anche se i servizi   sono prestati dai suoi collaboratori , da terzi di cui si avvale o da altri fornitori di servizi turistici .

In caso di difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto, si deve informare immediatamente l’organizzatore (direttamente o tramite il venditore). Se uno dei servizi turistici non e’ eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore deve porre rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile o risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto e del valore dei servizi turistici interessati.

Se, per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, e’ impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore deve offrire, senza alcun supplemento di prezzo a carico, soluzioni alternative adeguate di qualità   equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare.

Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel pacchetto turistico, l’organizzatore deve concedere un’adeguata riduzione del prezzo.

Si possono respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative e’ riconosciuta una riduzione del prezzo: si ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto dipende solo dal cliente.

In caso di vacanza rovinata si ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ritardo ingiustificato, il risarcimento adeguato per qualunque danno che subito in conseguenza di un difetto di conformità o per vacanza rovinata.

Non e’ riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità sia imputabile al cliente o è stato causato da un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico oppure e’ dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

Tra le novità imposte dall’Europa in campo di servizi turistici ci sono: il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro nel luogo di partenza; quello al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto