Sul sito dell’Arera, l’Autorità garante per la luce, l’acqua e il gas, è stato pubblicato un importante comunicato: dal 1° gennaio 2019 cambia la prescrizione per le bollette.
Le società che forniscono l’energia elettrica, il servizio idrico e il gas non potranno più richiedere pagamenti per debiti pregressi se sono trascorsi più di due anni: questo non vale solo per i conguagli ma anche per le fatture relative alle bollette ordinarie.
La finalità è quello di limitare il rischio che gli utenti possano essere messi dinanzi ad esorbitanti richieste di pagamento, magari per consumi non fatturati ogni mese.
La novità è che per le vecchie bollette di gas, luce e acqua il termine di prescrizione passa infatti da cinque a tre anni.
Il calcolo della prescrizione è semplice: il pagamento di ogni bolletta può essere preteso solo a partire dal mese successivo ed entro la data di scadenza indicata nella bolletta stessa.
L’invio della bolletta non è però in grado di mettere in mora il consumatore visto che queste sono spedite con lettera semplice. Se pertanto l’utente non paga, la società fornitrice dovrà spedirgli all’indirizzo di residenza una raccomandata a.r. con una diffida. La raccomandata deve giungere entro tre anni dal mese successivo a quello di scadenza della fattura, altrimenti cade in prescrizione.
Il secondo caso è quello del conguaglio. Succede spesso che la società fornitrice della luce, dell’acqua o del gas, dopo aver eseguito la fatturazione tramite letture stimate o basate sull’auto lettura, proceda dopo diversi mesi alla lettura del contatore. Se da questa verifica dovesse risultare un ulteriore debito a carico dell’utente viene emessa una ulteriore bolletta a titolo di conguaglio. Fino ad oggi, però, i gestori hanno effettuato i conguagli con largo ritardo, affidandosi a un termine di prescrizione di cinque anni, e gli utenti erano chiamati a sanare le differenze, spesso care, di conteggi proprio degli ultimi cinque anni. Ora si potrà chiedere il conguaglio solo degli ultimi tre anni.
Le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più neanche quando, tra una diffida e l’altra, passano più di tre anni. Difatti se è vero che ogni lettera di sollecito interrompe la prescrizione, affinché ciò avvenga sono necessarie due condizioni: la lettera deve essere inviata con raccomandata a/r o, per chi ne è munito, con posta elettronica certificata, il gestore deve infatti avere la prova dell’invio e del ricevimento. Inoltre la diffida deve essere spedita entro tre anni da quella precedente o dalla scadenza della fattura. Se dovessero decorrere più di tre anni si verifica la prescrizione.
La stessa società fornitrice dovrà provvedere a cancellare, in automatico, i vecchi debiti caduti in prescrizione. Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.
Se l’utente dovesse trovarsi ad affrontare una richiesta di pagamento per debiti fuori termine può presentare un ricorso all’ARERA, tramite la procedura online. Si terrà un tentativo di conciliazione con la società fornitrice, anche tramite Skype, rivolto a ottenere la cancellazione del debito. In caso di mancato accordo si può ricorrere al giudice di pace.