apr 23

Bagaglio smarrito dalla compagnia area: il risarcimento copre sia i danni patrimoniali che non patrimoniali

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Bagaglio smarrito dalla compagnia area: il risarcimento copre sia i danni patrimoniali che non patrimoniali

È fatta salva la dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione.

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Montreal che stabilisce le limitazioni di responsabilità delle compagnie aeree per il ritardo, per il bagaglio smarrito e per le merci al fine di ridurre i rischi per le società di trasporto e predeterminare l’ammontare dei risarcimenti.

Dunque la Convenzione quantifica il risarcimento che spetta al passeggero per lo smarrimento della sua valigia ma la moneta usata come riferimento non è né l’euro o il dollaro, né un’altra moneta avente corso legale in uno Stato: si tratta di «diritti speciali di prelievo», un’unità di misura convenzionale creata e definita dal Fondo Monetario internazionale. Il valore di riferimento viene poi convertito in moneta nazionale secondo il cambio al momento in vigore al momento della liquidazione del danno.

Per esempio mille diritti speciali di prelievo ammontano a 1.067,00 euro : una quasi parità tra tale misura e l’euro.

Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione», effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

Dunque in caso di smarrimento di bagagli da parte della compagnia aerea: spetta un risarcimento di circa mille euro a passeggero, a prescindere dal numero di bagagli dispersi, è diritto del passeggero “assicurare” il bagaglio al fine di ottenere un risarcimento maggiore: a tal fine egli deve fare un’apposita comunicazione alla compagnia aerea: «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione» con pagamento di una tariffa supplementare.

Si può ottenere un risarcimento ulteriore solo se si dimostra che lo smarrimento è stato dovuto a malafede del personale della compagnia (come in caso di furti operati dagli addetti al carico e scarico delle valigie) o da altre condotte temerarie.

Se, per ottenere il risarcimento, il passeggero è costretto a fare causa alla compagnia aerea, questi può ottenere dal giudice anche il riconoscimento delle spese processuali, ossia il rimborso dei costi legali del giudizio che, pertanto, non rientrano nel tetto dei mille euro.

Per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali il dubbio che si è prospettato innanzi alla Cassazione è se il criterio di risarcimento à forfait appena evidenziato copra solo i danni patrimoniali, ossia la perdita economica per il bagaglio, corrispondente ad esempio al valore degli oggetti che si trovavano all’interno del bagaglio smarrito, o anche quelli morali derivanti dalla perdita del valore affettivo o anche artistico, del contenuto.

La Cassazione ha risposto che il risarcimento prefissato dalla Convenzione di Montreal copre tutti i danni subiti dal passeggero a seguito dello smarrimento delle valigie. Dunque, il tetto di «mille diritti speciali di prelievo» a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto non può quindi essere liquidato separatamente.

Per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore è necessaria «la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero», con il pagamento dunque di una tassa supplementare, «rimanendo del tutto del tutto indifferente la natura del danno subito». In sostanza , a meno che il passeggero non abbia rilasciato una dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione e pagata una tassa supplementare, la responsabilità della compagnia aerea per la perdita del bagaglio contenente materiale di un certo rilievo si limita ai mille diritti speciali di prelievo per passeggero.